La proprietà intellettuale indica i diritti esclusivi sulle creazioni dell’intelletto e si divide in:
La proprietà industriale riguarda la protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca con un potenziale commerciale. Tale protezione consente di ottenere un vantaggio competitivo e di recuperare gli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo.
I risultati della ricerca possono essere protetti da idonei titoli di proprietà intellettuale. Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali possono essere protetti da brevetto, secondo le disposizioni del Codice della proprietà industriale (D.lgs n. 30/2005, recentemente modificato dalla L. n. 102/2023). Le opere dell’ingegno di carattere creativo, incluso il software e le banche dati possono essere tutelate dal diritto d’autore previsto dalla Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941 e ss. mm. ii.).
I titoli di proprietà intellettuale conferiscono al titolare il diritto di prevenire e/o sanzionare l’uso non autorizzato della proprietà intellettuale fornendo rimedi ai titolari dei diritti per i danni causati e consentendo loro di trarre il giusto beneficio dagli sforzi intellettuali e dagli investimenti effettuati.
In Italia il diritto d’autore è regolamentato dalla legge 633/1941 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1 “Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Il sistema italiano relativo al diritto d'autore individua due ambiti ben distinti.
I diritti morali si acquistano con la creazione dell’opera, durano per sempre, sono irrinunciabili, inalienabili, possono essere esercitati dagli eredi, e riguardano:
● la paternità dell’opera (diritto di attribuzione);
● l’integrità dell’opera: la modifica, la distorsione, o la mutilazione;
● il diritto all’inedito;
● il diritto all’anonimato o all’uso di uno pseudonimo;
● l’onore e la reputazione dell’autore.
I diritti patrimoniali (di utilizzazione economica) si acquisiscono con la creazione dell'opera, consentono al titolare di sfruttare l'opera a fini commerciali, durano fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, possono essere oggetto di licenza e/o essere ceduti dal titolare a terzi. Tali diritti hanno ad oggetto:
● la pubblicazione;
● la riproduzione (fotocopie, scanner, …);
● la trascrizione;
● l’esecuzione, la rappresentazione e la recitazione dell’opera in pubblico;
● la trasmissione o altri tipi di comunicazione al pubblico (include la trasmissione via internet di materiale coperto da copyright).
● la distribuzione;
● la traduzione;
● l’adattamento (anche di un software);
● il noleggio o il prestito.
Accesso aperto e proprietà industriale
L’accesso aperto rappresenta un principio fondamentale nella diffusione della conoscenza, che mira a rendere liberamente disponibili al pubblico i risultati della ricerca, senza barriere finanziarie, legali o tecniche. Tuttavia, quando si tratta di proprietà industriale (ad es. invenzioni brevettabili), si rende necessario un equilibrio tra l’accesso aperto e la protezione dei diritti esclusivi dei titolari.
I titoli di proprietà intellettuale, ad esempio i brevetti, offrono un periodo di protezione durante il quale il titolare detiene diritti esclusivi sull’invenzione, incentivando così l'innovazione e gli investimenti in ricerca e sviluppo. Dopo un periodo di segretezza di 18 mesi (Art. 53 del Codice della proprietà industriale, D.lgs n. 30/2005, recentemente modificato dalla L. n. 102/2023, e Art. 93 della Convenzione sul brevetto europeo) dal deposito della domanda di brevetto, le informazioni tecniche relative all’invenzione vengono rese pubbliche, contribuendo alla diffusione della conoscenza e promuovendo ulteriori innovazioni. Questo meccanismo permette ai titolari di recuperare gli investimenti effettuati nella ricerca. La successiva pubblicazione dei dettagli tecnici dell’invenzione consente la circolazione della conoscenza all’interno della comunità scientifica e tecnologica. In questo modo, si sostiene una cultura di innovazione collaborativa e di progresso tecnologico, ottenendo al contempo la protezione necessaria per incentivare l’innovazione industriale.
Accesso aperto e diritto d’autore
Appena il lavoro intellettuale viene prodotto, è l’autore o autrice che acquisisce automaticamente i diritti d’autore morali e patrimoniali.
Nei Paesi con sistema giuridico basato sulla Civil Law (come l’Italia e, in generale, i Paesi europei non anglosassoni), i diritti d’autore morali (tra cui la paternità dell’opera) restano perennemente in capo all’autore o autrice e sono inalienabili.
Al contrario, i diritti patrimoniali possono essere trasferiti, interamente o parzialmente, a terzi (es.: casa editrice; rivista) dal titolare originario (autore o autrice). Il trasferimento dei diritti dall’autore o autrice all’editore avviene di norma con un contratto di edizione e, per tutta la durata dell’accordo, l’autore o autrice non può disporre dei diritti che ha ceduto in via esclusiva. In alternativa, se l’editore vuole riservarsi il solo diritto di prima pubblicazione, l’autore o autrice può concedere la sua autorizzazione tramite una licenza a pubblicare.
In fase di stipula del contratto, l’autore o autrice che voglia rilasciare la propria opera con una licenza Creative Commons deve assicurarsi di non trasferire all’editore tutti i diritti patrimoniali; per esempio, può trasferire all’editore i diritti di sfruttamento dell’edizione cartacea, richiedendo però che l’edizione digitale sia pubblicata ad accesso aperto secondo i termini previsti dalla licenza scelta.
Le licenze Creative Commons sono incompatibili con la formula “Tutti i diritti riservati”, poiché è la specifica licenza scelta a definire quali diritti rimangono riservati e quali invece sono concessi a terzi, secondo condizioni prestabilite e senza la necessità di successive autorizzazioni.
In caso di diffusione al pubblico di un’opera dell’intelletto per la quale non è previsto un contratto di edizione, per esempio un rapporto di ricerca da archiviare in un repository ad accesso aperto, l’autore o autrice che ancora detenga tutti i diritti patrimoniali può scegliere autonomamente con quale licenza Creative Commons rilasciare la propria opera, fatte salve le richieste vincolanti dell’ente finanziatore della ricerca.
È bene che, in fase di stipula del contratto, l’autore o autrice si accordi con l’editore specificatamente per quanto riguarda i seguenti utilizzi della propria opera:
● il deposito in archivi istituzionali ad accesso aperto;
● la riproduzione e la divulgazione, anche come opere derivate, per fini didattici e/o di ricerca;
● l’eventuale pubblicazione su siti istituzionali e/o personali e in altri archivi disciplinari.
È inoltre fondamentale eliminare o ridurre i tempi dell’eventuale embargo, cioè il periodo stabilito dall’editore durante il quale l’opera è soggetta a particolari restrizioni di accesso.
Se non è possibile concordare una modifica al contratto standard proposto dall’editore, l’autore o autrice può avvalersi di un addendum editoriale (SPARC Author Addendum). Tecnicamente, l’addendum è un contratto addizionale che ha come scopo la modifica del contratto di edizione, per riservare i diritti che consentono all’autore o autrice di riutilizzare la propria opera.